Sez. 5, Sentenza n. 9370 del 05/05/1977 Ud. (dep. 15/07/1977) Rv. 136472 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - RICEZIONE - MANCATA ANNOTAZIONE DEL NOME DELLA PERSONA CHE LI PRESENTA - INAMMISSIBILITA DEL GRAVAME - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - RICEZIONE - MANCATA ANNOTAZIONE DEL NOME DELLA PERSONA CHE LI PRESENTA - INAMMISSIBILITA DEL GRAVAME - ESCLUSIONE.*
La mancata annotazione da parte del cancelliere ricevente del nome della persona che presenta i motivi di gravame non comporta l'inammissibilita dell'impugnazione. Il codice infatti prescrive che il cancelliere deve apporre soltanto l'indicazione del giorno in cui riceve i motivi e la propria sottoscrizione. D'altra parte, siccome il cancelliere ha l'Obbligo di far risultare le eventuali irregolarita, in Mancanza di particolari attestazioni deve ritenersi che la presentazione dei motivi sia stata effettuata da chi li ha sottoscritti o da persona da lui autorizzata. (Conf mass n 131110; (contra mass n 101323).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)