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Sez. 1, Sentenza n. 1456 del 03/05/1969 (Rv. 340240 - 01)

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSA DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - REGIONE SICILIANA - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - NOZIONE - FONDATEZZA DELLA PRETESA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340240-01

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSA DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - REGIONE SICILIANA - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - NOZIONE - FONDATEZZA DELLA PRETESA - IRRILEVANZA.*

Perche sussista lite pendente con il comune, quale causa di ineleggibilita alla carica di consigliere comunale in uno dei comuni della regione siciliana, a norma dell'art 5, n 6, del dp regione siciliana 20 agosto 1960, n 3, e sufficiente un conflitto, reale o potenziale, di interessi con il comune, anche se non ancora esteriorizzatosi in un processo; e cioe basta l'esistenza effettiva di un conflitto, tale da porre in essere una situazione di incompatibilita a causa dell'interesse personale dell'eletto in contrasto con quello dell'ente pubblico. Ne per la sussistenza del conflitto ha rilievo il fatto che le pretese delle parti siano, oppur no, fondate, perche anche una pretesa temeraria ben puo dar luogo a una lite. (V 2705'68, mass n 335271; 3830'68, mass n 337262; 1546'68, mass n 333256; 1377'67, mass n 327986).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 20/08/1960 num. 3 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)