Sez. 2, Sentenza n. 66 del 14/01/1970 (Rv. 344739 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - CRITERI DA TENER PRESENTI PER IL DIRITTO A PENSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - CRITERI DA TENER PRESENTI PER IL DIRITTO A PENSIONE.*
Se e vero che in tema di riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, ai sensi dell'art 10 del RD 14 aprile 1939, n 636, il giudice di merito deve tenere conto non solo della capacita di lavoro, ma anche della capacita di guadagno, sulla quale possono incidere sia elementi subiettivi (sesso, eta, attitudini dell'assicurato), sia fattori estrinseci, economico-sociali, che possono influire, in senso positivo o negativo sulla concreta ed effettiva possibilita che il minorato utilizzi in modo proficuo le sue residue energie lavorative, e anche vero che i fattori soggettivi ed ambientali vanno presi in considerazione solo come elementi secondari di giudizio, poiche il primo e fondamentale requisito per affermare l'incapacita di guadagno e l'accertamento di una causa invalidante, ossia di un'infermita fisio -psichica. Dal che consegue che il giudice di merito, ove abbia ritenuto che le infermita addotte a fondamento della richiesta di pensione, per la loro lieve entita, non siano tali da menomare la capacita lavorativa dell'assicurato - non impedendo che egli possa continuare e svolgere agevolmente il suo normale lavoro, senza alcun pregiudizio fisico - ovvero siano emendabili, non puo prendere in considerazione gli altri fattori subiettivi ed economico- sociali, suscettibili di incidere sulla capacita di guadagno dell'assicurato, assumendo tali ultimi fattori Rilevanza solo in concorso con un'invalidita irreversibile.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)