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Sez. 1, Sentenza n. 2584 del 20/02/2003 (Rv. 560616 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) | Valutazione degli elementi presuntivi - Decisione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale.
Stato
decisa il 2003-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560616-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE)

La valutazione dei caratteri di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni legalmente ricavabili dal comportamento della parte (renitenza ingiustificata all'interrogatorio formale nonché alla consulenza immuno - genetica disposta in un giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità naturale), essendo rimessa alla prudenza del giudice, non soggiace al sindacato di legittimità, se esente da vizi logici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)