Sez. 1, Sentenza n. 1404 del 01/02/2001 (Rv. 543561 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI | Caratteri e requisiti - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Necessità di sottoporre il complesso degli indizi a valutazione globale - Fattispecie in tema di simulazione assoluta di contratto.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI
In tema di prova per presunzioni, è compito del giudice del merito valutare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva; il suo apprezzamento, se sostenuto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, proposta dal curatore fallimentare azione di simulazione assoluta con riguardo ad un contratto di cessione di azienda, il giudice del merito aveva ritenuto raggiunta la prova della stipulazione di un contratto meramente apparente dando rilievo ad una serie di risultanze processuali, come la data di costituzione della società acquirente, precedente di qualche mese il fallimento della società venditrice; i rapporti di coniugio esistenti tra i soci della prima società e quelli della seconda; la modestia del capitale sociale della società acquirente in rapporto al prezzo stipulato per la cessione; il mancato rinvenimento nelle scritture contabili della fallita di una qualche annotazione delle somme percepite a titolo di prezzo. La S.C., nell'affermare il principio di cui in massima, ha ritenuto correttamente applicati i criteri normativi di valutazione delle presunzioni semplici - gravità, precisione e concordanza - dettati dall'art. 2729 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)