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Sez. 3, Sentenza n. 24000 del 16/11/2011 (Rv. 620490 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza del tribunale in tema di revoca del decreto di trasferimento del bene espropriato - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Termine breve - Decorrenza - Dalla notificazione.
Stato
decisa il 2011-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620490-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere di definitività (nella specie: provvedimento del tribunale con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso volto alla revoca del decreto di trasferimento del bene espropriato), decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano state pronunciate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate alle parti dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)