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Sez. 1, Sentenza n. 10450 del 14/05/2014 (Rv. 631223 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Ordinanza di rigetto del reclamo proposto avverso il decreto del tribunale che ha dichiarato esecutivo un lodo arbitrale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Termine breve - Decorrenza - Dalla notificazione.
Stato
decisa il 2014-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631223-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere di definitività (nella specie, l'ordinanza della corte d'appello di rigetto del reclamo proposto avverso il decreto del tribunale che ha dichiarato esecutivo un lodo arbitrale), decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano state pronunciate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate alle parti dal cancelliere (nella specie, dalla cancelleria a mezzo fax), con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)