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Sez. 2, Sentenza n. 1893 del 16/05/1975 (Rv. 375574 - 01)

STRADE - AGRARIE - IN GENERE - STRADE VICINALI - COSTITUZIONE - PROVA TESTIMONIALE O PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA - LIMITI - TITOLO CONTRARIO.*
Stato
decisa il 1975-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375574-01

STRADE - AGRARIE - IN GENERE - STRADE VICINALI - COSTITUZIONE - PROVA TESTIMONIALE O PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA - LIMITI - TITOLO CONTRARIO.*

La Costituzione di una via vicinale privata (cosiddetta via agraria), vale a dire l'originaria appartenenza del suo sedime ai proprietari dei fondi latistanti ed il successivo suo distacco da essi fondi allo scopo di costruire la strada, oggetto di una communio incidens fra i detti proprietari, puo essere dimostrata anche con testimoni o con presunzioni desumibili dal prolungato uso pacifico della strada da parte dei proprietari stessi, dalle caratteristiche dei luoghi, dalle esigenze di comunicazione e cultura dei terreni attraversati. Tali mezzi di prova non valgono, tuttavia, quando da un titolo costitutivo (nella specie, una sentenza passata in giudicato) risulti che la via appartiene soltanto ad alcuni dei proprietari dei fondi latistanti. (V 1136/72, mass n 357577).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 01/09/1918 num. 1446

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)