Sez. 2, Sentenza n. 1136 del 12/04/1972 (Rv. 357577 - 01)
STRADE - AGRARIE - IN GENERE - STRADE AGRARIE VICINALI - FORMAZIONE - COMUNIONE INCIDENTALE TRA I PROPRIETARI DEI FONDI FINITIMI - DIRITTO DI PASSAGGIO DEI PROPRIETARI - FINALITA - NECESSITA DI COLTIVAZIONE E DI TRANSITO - TUTELA GIURISDIZIONALE - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - PROVA TESTIMONIALE O PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA - FATTI INDIZIARI - RISULTANZE CATASTALI - CONFIGURABILITA.*
STRADE - AGRARIE - IN GENERE - STRADE AGRARIE VICINALI - FORMAZIONE - COMUNIONE INCIDENTALE TRA I PROPRIETARI DEI FONDI FINITIMI - DIRITTO DI PASSAGGIO DEI PROPRIETARI - FINALITA - NECESSITA DI COLTIVAZIONE E DI TRANSITO - TUTELA GIURISDIZIONALE - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - PROVA TESTIMONIALE O PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA - FATTI INDIZIARI - RISULTANZE CATASTALI - CONFIGURABILITA.*
Le vie agrarie(o strade vicinali private)formate ex collatione privatorum agrorum costituiscono una communio incidens tra i proprietari di piu fondi finitimi e sono soggette alla disciplina della comunione; i proprietari dei fondi finitimi sono titolari del diritto di passaggio non gia jure servitutis, bensi jure dominii. La collatio agrorum che ha dato luogo al sorgere della communio incidens, in Mancanza di patti contrari, deve intendersi effettuata al solo scopo di servire alle necessita agricole dei fondi che hanno contribuito alla formazione della strada agraria, costituita esclusivamente come accessorio dei terreni latistanti, ed in funzione delle necessita agricole e di collegamento degli stessi. Pertanto ciascun compartecipe deve servirsi della strada soltanto per le necessita della coltivazione e del collegamento del fondo. Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale e l'Onere probatorio a carico del soggetto che agisce in petitorio in ordine al modo di formazione della strada ed alla sua natura, fatti idonei a produrre una presunzione univoca e concordante sono costituiti: da riferimenti alla strada in vecchie mappe catastali; dall'avere i proprietari dei fondi praticato opere di manutenzione e di miglioramento, e dall'avere contribuito alle spese; dall'Esercizio di manifestazioni esclusive di dominio, quali chiusure, apposizioni di cancelli per impedire il passaggio di terzi ecc. Le risultanze catastali, se hanno valore solo indiziario e non sono da sole idonee all'accertamento della natura vicinale di una strada, possono concorrere, insieme con altri elementi, alla formazione del convincimento del giudice. Inoltre, pur essendo il semplice passaggio elemento equivoco per fondare su di esso una presunzione di proprieta o di condominio, tuttavia la dimostrazione dell'esistenza delle vie agrarie o private sulle quali il passaggio viene esercitato jure dominii e non jure servitutis, puo essere data anche a mezzo di prova testimoniale e di presunzioni, utilizzando per queste ultime l'Esercizio del passaggio da parte di tutti i proprietari dei fondi finitimi da epoca remota, nonche la situazione dei luoghi ed altri elementi. Tali fatti debbono dimostrare l'Esercizio da parte di ogni proprietario dei poteri inerenti all'Esercizio del passaggio jure condominii. (V 2329'69, mass n 341747; 1548'69, mass n 340417; 2199'62; 1615'62; 2556'6 (V 1; 2227'59).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 01/09/1918 num. 1446, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)