diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 4165 del 02/05/1972 Ud. (dep. 13/06/1972) Rv. 121337 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - REATO FALSAMENTE ADDEBITATO ESTINTO PER AMNISTIA - SUSSISTENZA DELLA CALUNNIA.*
Stato
decisa il 1972-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121337-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - REATO FALSAMENTE ADDEBITATO ESTINTO PER AMNISTIA - SUSSISTENZA DELLA CALUNNIA.*

Il giudizio sul reato di calunnia e assolutamente autonomo da quello eventualmente procedente a carico dell'incolpato; pertanto non ha rilievo il fatto che la falsa incolpazione riguardi un reato dichiarato estinto per amnistia. (V 118158, anno 1971, ed ivi citata; 107840, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)