Sez. 6, Sentenza n. 9970 del 24/04/1985 Ud. (dep. 29/10/1985) Rv. 170887 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - REATO FALSAMENTE ADDEBITATO - INNOVAZIONE LEGISLATIVA CHE ABOLISCE IL REATO - SUSSISTENZA DELLA CALUNNIA - FATTISPECIE: CONTRAVVENZIONE DEPENALIZZATA.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - REATO FALSAMENTE ADDEBITATO - INNOVAZIONE LEGISLATIVA CHE ABOLISCE IL REATO - SUSSISTENZA DELLA CALUNNIA - FATTISPECIE: CONTRAVVENZIONE DEPENALIZZATA.*
Il reato di calunnia permane anche se, per innovazione legislativa, il fatto oggetto della falsa incolpazione non costituisca più reato, analogamente all'ipotesi di causa estintiva sopravvenuta applicabile al fatto addebitato. (fattispecie relativa a contravvenzione depenalizzata ai sensi dello art. 35 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale). (V mass n 107840; (V mass n 121337; (V mass n 136210; (V mass n 144683; (V mass n 144885).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)