Sez. 2, Sentenza n. 625 del 03/03/1972 (Rv. 356666 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - NON CONTESTATA CONCLUSIONE RICHIEDENTE LA SOLA CONDANNA GENERICA - POTERE DEL GIUDICE DI DETERMINARE L'AMMONTARE DEL DANNO - INSUSSISTENZA - LIMITAZIONE DELL'ORIGINARIA DOMANDA IN CORSO DI CAUSA - CONSENSO DELLA CONTROPARTE - NECESSITA - MERA MANCANZA DI OPPOSIZIONE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - NON CONTESTATA CONCLUSIONE RICHIEDENTE LA SOLA CONDANNA GENERICA - POTERE DEL GIUDICE DI DETERMINARE L'AMMONTARE DEL DANNO - INSUSSISTENZA - LIMITAZIONE DELL'ORIGINARIA DOMANDA IN CORSO DI CAUSA - CONSENSO DELLA CONTROPARTE - NECESSITA - MERA MANCANZA DI OPPOSIZIONE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Quando la parte non ha chiesto con le conclusioni anche la liquidazione del danno e la controparte non si e opposta alla domandata limitazione del giudizio al solo an debeatur, il giudice non puo procedere d'ufficio alla Determinazione dell'ammontare del danno, ma deve limitarsi all'accertamento della sussistenza del diritto al risarcimento in conseguenza della potenzialita generica di danno del comportamento della controparte. Peraltro, quando la limitazione della pronuncia al solo an debeatur non sia fatta ab origine ma nel corso del giudizio, occorre l'assenso, sia pure tacito, della controparte, e questo non puo ravvisarsi nella mera Mancanza di opposizione, specie ove sia stata contestata la stessa possibilita di disamina della avversa domanda di risarcimento. (V 2120'70 mass n 348244; 2018'70 mass n 348101).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)