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Sez. 3, Sentenza n. 2120 del 23/10/1970 (Rv. 348244 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN E SUL QUANTUM - DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMMA DETERMINATA O DA DETERMINARSI - SUCCESSIVA LIMITAZIONE ALL'AN DEBEATUR - CONSENSO DEL CONVENUTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348244-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN E SUL QUANTUM - DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMMA DETERMINATA O DA DETERMINARSI - SUCCESSIVA LIMITAZIONE ALL'AN DEBEATUR - CONSENSO DEL CONVENUTO - NECESSITA.*

In base al disposto degli artt 112 e 278 cod proc civ, la pronuncia sull'an e sul quantum deve avvenire normalmente nello stesso giudizio, nell'ipotesi che sia stata proposta domanda di condanna al risarcimento dei danni per una somma determinata o da determinarsi. Tuttavia, il giudizio di risarcimento dei danni, inizialmente unico, puo essere limitato in prosieguo al solo an debeatur, su istanza della parte interessata, purche vi sia accordo processuale delle parti, o, quanto meno, il consenso tacito del convenuto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)