Sez. 6, Sentenza n. 17227 del 05/10/1989 Ud. (dep. 07/12/1989) Rv. 182788 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - PUBBLICO SERVIZIO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE: ATTIVITÀ ESERCITATA DALL'I.N.A. NEL SETTORE DELL'ASSICURAZIONE SULLA VITA - NON COSTITUISCE PUBBLICO SERVIZIO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - PUBBLICO SERVIZIO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE: ATTIVITÀ ESERCITATA DALL'I.N.A. NEL SETTORE DELL'ASSICURAZIONE SULLA VITA - NON COSTITUISCE PUBBLICO SERVIZIO.*
Il pubblico servizio, il cui svolgimento da parte del reo integra un elemento essenziale dei delitti di peculato e di malversazione, deve essere inteso un senso oggettivo, avendo cioè riguardo alla connotazione pubblicistica dell'attività concretamente svolta, prescindendo dalla natura pubblica o privata dell'ente o dello imprenditore dal quale questa attività venga esercitata; esso si caratterizza per la diretta inerenza di un interesse generale ad un'attività rivolta alla produzione di beni o di servizi e, inoltre, per l'assoggettamento di quest'ultima a poteri di controllo, indirizzo e vigilanza della pubblica autorità che, nel predeterminarne in vario modo gli obiettivi, i profili organizzativi e le modalità di Esercizio, conferiscono Rilevanza giuridica pubblicistica non soltanto ai fini perseguiti, ma all'intera attività di gestione unitariamente considerata. Ne consegue che in presenza di un ente o, comunque, di un'imprenditore il quale svolga molteplici attività, l'indagine rivolta all'individuazione del pubblico servizio deve avere di mira la particolare natura pubblica o privata dei compiti cui l'imputato era addetto allorché pose in essere la condotta criminosa ascrittagli. (nella specie la Cassazione ha escluso che l'attività esercitata dall'i.N.A. Nel settore dell'Assicurazione sulla vita possa esser qualificata come pubblico servizio, osservando, tra l'altro, che in tale settore l'i.N.A. Opera per il conseguimento di interessi privatistici, anche se di indubbia Rilevanza sociale, in concorrenza con le imprese private ed è sottoposta alla disciplina di diritto privato delle assicurazioni, e che la particolare posizione di privilegio riservata all'istituto per quanto attiene ad alcuni profili, quali la garanzia statale delle polizze o le modalità di esazione dei premi non alterano il carattere concorrenziale e sostanzialmente privato della suddetta attività). (V mass n 181888; (V mass n 176404).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 315 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., DPR 13/02/1959 num. 449 art. 1 com. 2, DPR 13/02/1959 num. 449 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)