Sez. U, Sentenza n. 8342 del 23/05/1987 Ud. (dep. 16/07/1987) Rv. 176404 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - DIPENDENTI - QUALIFICHE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - ESCLUSIONE IN CASO DI NORMALE ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEL RISPARMIO ED ESERCIZIO DEL CREDITO - ATTRIBUZIONE IN CASO DI ATTIVITÀ DI ENTI CREDITIZI PUBBLICI ESULANTE DALLA GESTIONE ECONOMICA O DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI SVOLGENTI FUNZIONI COLLATERALI IN CAMPO MONETARIO, VALUTARIO FISCALE O FINANZIARIO IN SOSTITUZIONE DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI O DI ESERCIZIO DI CREDITI AGEVOLATI O DI "CREDITI DI SCOPO LEGALE".*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - DIPENDENTI - QUALIFICHE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - ESCLUSIONE IN CASO DI NORMALE ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEL RISPARMIO ED ESERCIZIO DEL CREDITO - ATTRIBUZIONE IN CASO DI ATTIVITÀ DI ENTI CREDITIZI PUBBLICI ESULANTE DALLA GESTIONE ECONOMICA O DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI SVOLGENTI FUNZIONI COLLATERALI IN CAMPO MONETARIO, VALUTARIO FISCALE O FINANZIARIO IN SOSTITUZIONE DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI O DI ESERCIZIO DI CREDITI AGEVOLATI O DI "CREDITI DI SCOPO LEGALE".*
La normale attività bancaria di raccolta del risparmio fra il pubblico e di Esercizio del credito in un libero mercato concorrenziale, svolta da enti creditizi sia privati che pubblici, non comporta l'attribuzione a chi la esercita della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. È sottoposta invece al diritto pubblico l'attività degli enti creditizi pubblici che esula dalla gestione economica come quella che concerne la Costituzione o l'Estinzione dell'ente, il funzionamento dei suoi organi statutari, l'Esercizio dei poteri di organizzazione, l'amministrazione degli utili. Sono pubblicistiche anche quelle funzioni collaterali che gli enti creditizi pubblici e privati svolgono in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario, in sostituzione di enti pubblici non economici nella veste di banche agenti o delegate. Nella sfera del "pubblico" devono farsi rientrare anche i crediti agevolati e in genere tutti i "crediti di scopo legale" che gravano sulla finanza pubblica, sono normalmente erogati con un provvedimento pubblico di natura concessoria o autorizzatoria a destinatari, e secondo presupposti, stabiliti per legge e sono gestiti da istituti speciali o da Sezioni speciali di normali istituti che vigilano perché il credito abbia la destinazione voluta dall'ente finanziatore.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)