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Sez. 3, Sentenza n. 2415 del 14/04/1984 (Rv. 434445 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - POTERI - POTERE DI CHIAMARE IN CAUSA UN TERZO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434445-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - POTERI - POTERE DI CHIAMARE IN CAUSA UN TERZO - SUSSISTENZA - LIMITI.*

Il mandato ad litem conferisce al difensore il potere di chiamare in causa un terzo, ove ciò non implichi l'introduzione di un rapporto diverso rispetto alla causa principale; il difensore del convenuto, pertanto, è abilitato in forza dell'originaria procura, alla chiamata in causa di un terzo che sia diretta a sollevare il convenuto medesimo dall'eventuale soccombenza nei confronti dell'attore. (V 5650/80, mass n 409497).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)