Sez. 2, Sentenza n. 5650 del 21/10/1980 (Rv. 409497 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Il mandato ad litem conferisce al difensore il potere di chiamare in causa un terzo, ove tale chiamata non implichi l'introduzione di un rapporto diverso rispetto alla causa principale, che non si ricolleghi ad esigenze difensive o sia imposto da ragioni di comunanza di causa. (in applicazione del principio di cui alla massima e stato ritenuto valida la chiamata in causa di un terzo, sulla base dell'originario mandato litem, per essere garantito dalle conseguenze dell'eventuale soccombenza nella causa principale. (V 4822/79, mass n 401439; (V 3930/79, mass n 387625; (Conf 4666/77, mass n 388268).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)