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Sez. 1, Sentenza n. 1744 del 06/07/1966 (Rv. 323401 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323401-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - CONDIZIONI.*

In tanto l'erronea estromissione di una parte nel giudizio di primo grado comporta la rimessione della causa al giudice di quel grado, in quanto l'estromissione stessa sia stata pronunziata con sentenza non definitiva o con altro provvedimento che abbia consentito la prosecuzione del giudizio di primo grado in condizione di contraddittorio non integro fino alla pronunzia definitiva, emessa senza la partecipazione della parte che, invece, aveva diritto di restarvi. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)