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Sez. 3, Sentenza n. 1095 del 17/04/1970 (Rv. 346643 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346643-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - CONDIZIONI.*

L'erronea estromissione di una parte nel giudizio di primo grado comporta la remissione della causa al primo giudice soltanto se il giudizio sia stato proseguito in condizioni di contraddittorio non integro. (V 1744-66 massima 323401).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)