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Sez. 3, Sentenza n. 2890 del 02/07/1996 Cc. (dep. 07/08/1996) Rv. 206054 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Pubblico Ministero - Richiesta di sequestro conservativo - A tutela dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da reati tributari - Legittimazione - Insussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1996-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206054-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE

Non sussiste la legittimazione del P.M. a chiedere il sequestro conservativo a tutela dell'adempimento delle obbligazioni, derivanti da reati tributari nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, qualora non sia costituita parte civile e produca la relativa istanza, giacché l'art. 316 cod. proc. pen. attribuisce nel primo comma al P.M. il potere-dovere di richiedere il sequestro conservativo solo per ragioni di credito endoprocessuali cioè relative alle cosiddette spese di giustizia e nel secondo comma contempla la facoltà della parte civile (e non della persona offesa) di chiedere il sequestro a garanzia delle obbligazioni civili. Tale esegesi si fonda su un'interpretazione adeguatrice, sul confronto tra la vecchia e la nuova normativa del sequestro conservativo e dell'abrogata ipoteca legale, su un ostacolo insormontabile costituito dai criteri di interpretazione letterale e sistematica in virtù dei quali il sequestro conservativo attivato dal P.M. può colpire soltanto il patrimonio dell'imputato (primo comma), mentre quello attivato dalla parte civile anche quello del responsabile civile (secondo comma), sul difforme fondamento dei differenti obblighi della rifusione delle spese cosiddette di giustizia e delle obbligazioni per le restituzioni ed il risarcimento del danno derivanti da reato a norma dell'art. 185 cod. pen., sull'indifferenziata posizione dello Stato come persona offesa dal reato, quanto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, rispetto alle altre persone offese, sulla previsione, in tema di violazioni finanziarie costituenti o meno reato, (artt. 26 e 27 legge n. 4 del 1929) della possibilità di richiedere al presidente del tribunale civile l'applicazione dell'ipoteca legale da parte dell'intendente di finanza a tutela del mero aspetto finanziario delle predette, ritenuta compatibile con l'art. 218 disp. coord. cod. proc. pen., e sull'irrazionale predisposizione di una tutela obbligatoria delle obbligazioni civili dell'erario per il pagamento delle somme dovute a titolo di imposte evase, di sovrattasse, penali ed interessi da parte del P.M., quando l'amministrazione finanziaria interessata non si preoccupa neppure di azionare in altra sede le facoltà ad essa concesse e potrebbe non costituirsi parte civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)