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Sez. 3, Sentenza n. 3421 del 11/10/1995 Cc. (dep. 24/11/1995) Rv. 203264 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - In genere | Pubblico Ministero - Richiesta di sequestro conservativo anche a tutela delle obbligazioni civili a favore dello Stato - Possibilità - Esclusione - Fattispecie: Obbligazioni tributarie.
Stato
decisa il 1995-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203264-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - In genere

Il Pubblico Ministero può richiedere il sequestro conservativo solo a garanzia delle cosiddette spese di giustizia, non anche a tutela delle obbligazioni civili a favore dello Stato. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, l'amministrazione finanziaria non si era costituita né poteva più costituirsi parte civile nel processo penale, e tuttavia il Tribunale del riesame aveva ritenuto che il sequestro chiesto dal Pubblico Ministero si estendesse anche a garanzia delle obbligazioni tributarie e risarcitorie nascenti dal reato a favore della stessa amministrazione finanziaria. La S.C. ha osservato che il Tribunale del riesame non poteva confermare il sequestro nella considerazione che esisteva il pericolo che l'imputato, alienando l'immobile di sua proprietà, disperdesse le garanzie per il pagamento dei tributi evasi; doveva invece accertare se, trattandosi di sequestro attivato dal Pubblico Ministero, esisteva il presupposto del "periculum" in relazione al pagamento delle sole spese di giustizia concretamente ipotizzabili).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)