Sez. U, Sentenza n. 13714 del 27/06/2005 (Rv. 581289 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ACQUEDOTTO | Occupazione legittima seguita dalla posa in opera di tubazioni interrate - Mancata tempestiva adozione del decreto di espropriazione e mancata costituzione di servitù di acquedotto nelle forme di legge - Asservimento del fondo del privato in via di mero fatto - Sussistenza - Titoli indennitari e risarcitori spettanti al privato - Individuazione - Risarcimento del danno da diminuzione delle utilità ricavabili dal fondo per la presenza di tubazioni interrate - Configurabilità - Protrarsi nel tempo dell'arbitraria presenza di dette tubazioni interrate - Suscettibilità di dar luogo anche ad un risarcimento del danno da occupazione permanente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ACQUEDOTTO
Quando all'occupazione legittima segua l'esecuzione dell'opera pubblica, consistente nella posa in opera di tubazioni interrate nell'area occupata, senza alcun tempestivo decreto di espropriazione e senza la costituzione di una servitù di acquedotto nelle forme di legge, si verifica un illecito permanente, rappresentato dalla compressione delle facoltà di godimento del proprietario a causa della presenza delle tubazioni interrate nel proprio fondo. Verificatasi una tale situazione, spettano al titolare del fondo l'indennità per l'occupazione legittima, il risarcimento del danno per il mancato godimento dell'area per tutto il tempo di protrazione, oltre il periodo di occupazione legittima, dei lavori di posa in opera della tubazioni, nonché il risarcimento del pregiudizio derivante dalle diminuite utilità ricavabili dal fondo, dopo il suo abbandono al termine dei lavori, per la presenza di tubazioni interrate. In particolare - dovendosi distinguere il pregiudizio derivante dal mancato godimento dell'area interessata dai lavori da quello derivante dalla diminuzione di valore del fondo asservito, restituito nella piena disponibilità del proprietario al termine dei lavori - deve escludersi che il protrarsi nel tempo dell'arbitraria presenza di tubazioni interrate, oltre a produrre l'indebita compressione delle facoltà di godimento del proprietario del fondo asservito in via di mero fatto, si risolva anche in una occupazione permanente, e ciò non essendo ravvisabile una occupazione illegittima del fondo nella mera presenza di tubazioni interrate. (Sulla base dell'enunciato principio, le S.U. hanno cassato con rinvio la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche la quale, al risarcimento del danno consistente nell'indebita compressione delle facoltà di godimento del proprietario del fondo asservito in via di mero fatto, aveva aggiunto - con un'errata duplicazione dei titoli risarcitori - il risarcimento per l'occupazione illegittima consistente nella mera presenza delle tubazioni interrate).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Regio Decr. 25/07/1904 num. 523 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)