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Sez. U, Sentenza n. 15277 del 04/12/2001 (Rv. 550815 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ | Asservimento del fondo del privato ad opera pubblica - Risarcimento del danno per occupazione illegittima - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550815-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ

Affinché il proprietario possa vedersi riconosciuto, in aggiunta all'indennità di occupazione legittima e all'indennità di asservimento (oppure al risarcimento per l'indebita costruzione dell'opera), il risarcimento del danno per occupazione illegittima, occorre che, ad un primo segmento temporale di totale indisponibilità del bene, coperto dal decreto di occupazione d'urgenza, ne sia seguito un altro, anch'esso di totale indisponibilità, non giustificato da tale provvedimento, per essere scaduto il relativo termine senza che si sia perfezionata la procedura "lato sensu" ablatoria o che sia stata realizzata l'opera prevista, nonché che, scaduto quel termine, che il fondo, non sia stato restituito al proprietario, soltanto in tal caso rendendosi necessario, ai fini della completa reintegrazione patrimoniale, ristorare il privato delle perdite subite nel periodo di occupazione abusiva e fino al momento della definitiva diminuzione patrimoniale causatagli dall'asservimento "de iure" di detto fondo o, comunque, dalla costruzione dell'opera. (Sulla base dell'enunciato principio, le S.U. hanno confermato la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche che aveva escluso la ricorrenza dei presupposti per il risarcimento del danno da occupazione illegittima in una situazione nella quale, alla fine del periodo di occupazione legittima, l'opera - nella specie un'opera idrica, consistente in una condotta interrata - era stata ultimata ed il fondo - sia pure diminuito di valore per la presenza di essa nel sottosuolo, con le connesse limitazioni alla sua utilizzabilità - era stato restituito al proprietario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1032, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)