Sez. 2, Sentenza n. 13207 del 05/06/2006 (Rv. 590014 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Sanzioni amministrative in materia di repressione di frodi agroalimentari - Opposizione - Accoglimento - Ricorso per cassazione - Legittimazione attiva del Ministero delle politiche agricole e forestali - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
In tema di sanzioni amministrative in materia di repressione delle frodi agroalimentari, poichè i direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi agiscono, nell'emettere le sanzioni, non in base ad un potere funzionale attribuito loro "ex lege", ma in base ad un potere delegato, il Ministero delle politiche agricole e forestali, ente delegante, è legittimato ad agire direttamente in giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di incertezza assoluta sulla parte proponente e di difetto di legittimazione attiva del Ministero, ritenendo superflua l'indicazione nominativa del suo legale rappresentante pro-tempore ed irrilevante la congiunta menzione, nell'intestazione dell'atto, dell'ufficio periferico emanante il provvedimento).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)