Sez. 1, Sentenza n. 11717 del 01/08/2003 (Rv. 565571 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Sanzioni amministrative in materia di repressione delle frodi agroalimentari - Opposizione - Accoglimento - Ricorso per cassazione - Legittimazione attiva del Ministero delle politiche agricole e forestali - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
In tema di sanzioni amministrative in materia di repressione delle frodi agroalimentari, poiché i direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi agiscono, nell'emettere le sanzioni, non in base ad un potere funzionale attribuito loro "ex lege", ma in base ad un potere delegato, il Ministero delle politiche agricole e forestali, ente delegante, è legittimato ad agire direttamente in giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)