Sez. L, Sentenza n. 16081 del 25/10/2003 (Rv. 567687 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Dipendenti ex INAM - Riliquidazione delle pensioni secondo le retribuzioni del personale in servizio(cd. clausola oro) - Assegno temporale mensile per i dirigenti generali - Computabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Il pensionato con la qualifica di dirigente generale nei cui confronti trovi applicazione la cosiddetta clausola oro di cui all'art. 30 del regolamento di previdenza per i dipendenti dell'INAM, approvato il 3 ottobre 1969 (e facente parte delle discipline richiamate dall'art. 75, primo comma d.P.R. n. 761 del 1979, volto a regolare la posizione assicurativa del personale dei disciolti enti mutualistici transitato alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale), in base al quale le variazioni di carattere generale delle retribuzioni pensionabili del personale in servizio comportano la conseguente riliquidazione delle pensioni in godimento, ha diritto al computo dell'assegno temporale mensile previsto dall'art. 4, comma quarto, legge n. 79 del 1984 a favore dei dirigenti generali dello Stato, esteso dall'art. 2, comma primo, a favore dei dirigenti degli enti parastatali, senza che in senso contrario possa rilevare la prevista condizione, ai fini dell'erogazione dell'assegno in questione, della "dipendenza (dei beneficiari) dagli enti di appartenenza" e il carattere incentivante dell'assegno stesso, che eventualmente presupponga l'effettività della prestazione.
Riferimenti normativi: Legge 20/12/1979 num. 761 art. 75, Legge 17/04/1984 num. 79 art. 4 com. 4, Legge 08/03/1985 num. 72 art. 2 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)