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Sez. L, Sentenza n. 4297 del 06/04/2000 (Rv. 535378 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA | Personale ex Inam - Dirigenti - Pensione - Diritto alla riliquidazione in relazione alle variazioni nella retribuzione pensionabile del personale in servizio (artt. 30 del regolamento di previdenza dell'ente e 75 legge n. 761 del 1979) - Indennità di funzione ex art. 13 legge n. 88 del 1989 - Computabilità - Indennità temporanea ex art. 4 legge n. 79 del 1984 - Non computabilità.
Stato
decisa il 2000-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535378-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA

Ai fini della riliquidazione delle pensioni del personale già dipendente dall'Inam in relazione alle variazioni nella retribuzione pensionabile del personale in servizio che siano frutto di provvedimenti di carattere generale (art. 30 del regolamento di previdenza 3 ottobre 1969, cui rinvia l'art. 75 della legge n. 761 del 1979), è computabile l'indennità di funzione attribuita ai dirigenti Inps dal Comitato esecutivo di detto ente, in base all'art. 13, quarto comma, della legge 9 marzo 1989 n. 88, ancorché la corresponsione di tale indennità sia collegata all'effettivo esercizio della funzione dirigenziale, mentre deve escludersi la computabilità dell'assegno temporaneo, corrisposto fino al 31 dicembre 1984 in forza dell'art. 4 legge n. 79 del 1984, poiché questo assegno, per la mancanza di continuatività nella sua corresponsione, non è stato oggetto di provvedimenti di carattere generale.

Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 13 com. 4, Legge 17/04/1984 num. 79 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)