Sez. 2, Sentenza n. 1780 del 12/02/1993 (Rv. 480866 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Convocazione | Omessa comunicazione dell'avviso a condominio titolare di quota millesimale ininfluente al raggiungimento della maggioranza - Deliberazione - Nullità assoluta - Rilevabilità da parte di qualsiasi condomino anche presente all'assemblea.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Convocazione
Nel caso in cui l'avviso di convocazione dell'adunanza condominiale non sia stato comunicato anche ad uno solo dei condomini, ancorché detto condomino sia titolare di una quota millesimale ininfluente ai fini del raggiungimento della maggioranza prescritta dalla legge, la deliberazione adottata è affetta da nullità assoluta, che può essere fatta valere da qualsiasi condomino anche presente in assemblea.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)