Sez. 2, Sentenza n. 1033 del 28/01/1995 (Rv. 490067 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE | Modalità - Forme solenni - Necessità - Esclusione - Prova dell'avvenuta convocazione - Condizioni.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE
La comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei condomini può essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo e può essere provata anche da univoci elementi dai quali risulti che il condomino ha, in concreto, ricevuta la notizia (nella specie, si è ritenuta sufficiente la prova desumibile da un foglio nel quale risultava apposta la firma dei condomini per "ricevuta convocazione assemblea condominiale del 25-26 febbraio 1988").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)