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Sez. 2, Sentenza n. 183 del 20/01/1967 (Rv. 325905 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - IN APPELLO - SOSTITUZIONE DEL TITOLO DELLA DOMANDA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325905-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - IN APPELLO - SOSTITUZIONE DEL TITOLO DELLA DOMANDA - INAMMISSIBILITA.*

Il giudice di merito ha il potere di qualificare giuridicamente i fatti dedotti, il rapporto controverso e le stesse domande avanzate dalle parti, puo fondare la sua decisione su motivi diversi da quelli prospettati dalle stesse, ma deve, in ogni caso, osservare i limiti imposti dal rispetto dei fatti allegati e dalle questioni discusse, nonche dalla corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato. Tali limiti debbono essere particolarmente osservati in grado di appello, in cui deve essere rispettato l'ambito della controversia gia delineato in primo grado e la causa deve mantenersi necessariamente nei termini in cui e stata proposta e decisa nella precedente fase. Incorre, pertanto, nel vizio di extrapetizione il giudice di appello che sostituisca di ufficio a quella dedotta dalle parti una causa petendi nuova ed essenzialmente diversa, per essere impostata su presupposti di fatto o su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado. (nella specie, quantunque l'attore avesse chiesto, in primo grado, l'abbattimento di una costruzione perche edificata in violazione alle norme sulle distanze, la Corte di appello aveva accolto la domanda, ritenendo, di ufficio, che tale costruzione, essendo stata eseguita su suolo comune, costituisse un'innovazione proibita dalle norme sulla comunione. La Corte regolatrice ha cassato questa pronunzia, enunziando il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)