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Sez. L, Sentenza n. 1309 del 27/02/1979 (Rv. 397564 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - LIMITI - SOSTITUZIONE D'UFFICIO DELLA CAUSA PETENDI IN APPELLO - ULTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1979-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397564-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - LIMITI - SOSTITUZIONE D'UFFICIO DELLA CAUSA PETENDI IN APPELLO - ULTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITA.*

Il giudice del merito ha il potere di qualificare giuridicamente i fatti esposti nella domanda e puo fondare la sua decisione su motivi diversi da quelli, prospettati dalle parti, purche osservi in ogni caso i limiti imposti dal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Tali limiti devono essere particolarmente osservati in grado di appello, in cui deve essere rispettato l'ambito della controversia gia delineato in primo grado e la causa deve necessariamente mantenersi nei termini in cui e stata proposta e decisa nella fase precedente. Incorre, pertanto, nel vizio di ultrapetizione il giudice d'appello che sostituisce d'ufficio una causa petendi nuova ed essenzialmente diversa per essere impostata su presupposti di fatto o situazioni giuridiche non prospettati in primo grado. (V 3209/76, mass n 382002; (Conf 183/67, mass n 325905).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)