Sez. 3, Sentenza n. 28641 del 28/05/2009 Ud. (dep. 14/07/2009) Rv. 244581 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - DELL'IMPUTATO | Previsione dell'art. 448 cod. proc. pen. - Interpretazione del termine "rinnovare" - Necessità che la nuova istanza di patteggiamento riproduca la precedente richiesta - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - DELL'IMPUTATO
La richiesta di patteggiamento, che l'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado può rinnovare, non deve essere identica a quella precedente, oggetto del dissenso del P.M. ovvero rigettata dal giudice. (In motivazione la Corte ha precisato che il vincolo della riproposizione della medesima richiesta è previsto unicamente dall'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., in caso di richiesta di patteggiamento presentata contestualmente all'opposizione a decreto penale e poi riproposta prima della dichiarazione di apertura del conseguente dibattimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)