Sez. 3, Sentenza n. 20517 del 12/05/2005 Ud. (dep. 01/06/2005) Rv. 231921 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - opposizione - giudizio conseguente | Rinnovazione della richiesta di patteggiamento già proposta con l'opposizione - Ammissibilità - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - opposizione - giudizio conseguente
La richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna, una volta rigettata dal giudice, può essere riproposta in apertura del dibattimento introdotto dal conseguente decreto di giudizio immediato, purchè la nuova domanda reiteri esattamente quella precedente. La preclusione introdotta dal terzo comma dell'art. 464 cod. proc. pen., infatti, riguarda l'eventualità che una richiesta di patteggiamento venga presentata per la prima volta nel giudizio conseguente all'opposizione, mentre la reiterazione della precedente domanda costituisce il presupposto affinché possa esercitarsi il sindacato del giudice dibattimentale sulla precedente decisione di rigetto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)