Sez. 4, Sentenza n. 27738 del 27/05/2011 Ud. (dep. 14/07/2011) Rv. 250697 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Responsabile della sicurezza - Posizione di garanzia - Obblighi - Attività informativa - Modalità di espletamento - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile della sicurezza (sia, o meno, datore di lavoro) deve attivarsi per controllare fino alla pedanteria che i lavoratori assimilino le norme antinfortunistiche nella ordinaria prassi di lavoro; e tale onere di informazione e di assiduo controllo si impone a maggior ragione nei confronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri, venendo per la prima volta a contatto con un ambiente e delle strutture ad essi non familiari, e che perciò possono riservare insidie non note.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4 com. 5, Cod. Pen. art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)