Sez. 4, Sentenza n. 6486 del 03/03/1995 Ud. (dep. 03/06/1995) Rv. 201706 - 01
Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro | Contenuto dell'obbligo dei destinatari delle norme - Obbligo di informare e istruire gli addetti sulle misure di sicurezza e di controllare la abituale adozione da parte loro delle cautele necessarie - Sussistenza dell'obbligo anche nei confronti di lavoratori esterni dipendenti di terzi occasionalmente addetti a mansioni in ambiente potenzialmente insidioso.
Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro
In tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la "sicurezza del lavoro", è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alla misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere la cultura e la "forma minus" del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi a assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro. Inoltre lo specifico onere di informazione e di assiduo controllo, se è necessario nei confronti dei dipendenti dell'impresa, si impone a maggior ragione nei confronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri e vengano per la prima volta a contatto con un ambiente e delle strutture a loro non familiari e che perciò possono riservare insidie non note.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., DPR 19/03/1956 num. 303 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)