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Sez. 2, Sentenza n. 28350 del 18/12/2013 (Rv. 629186 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - IN GENERE | Acquisto per incorporazione da parte di un condomino della parte sottostante ad una rampa di scale di sua proprietà esclusiva - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629186-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui un condomino risulti proprietario esclusivo della rampa di scale accedente al suo appartamento, la parte di area sottostante le scale non può ritenersi idonea a costituire con esse un'entità unica ed inseparabile, postulando il concetto di incorporazione, al pari di quello di accessione, un'unione fisica e materiale del manufatto rispetto al suolo o, in ogni caso, l'impossibilità di utilizzare il suolo stesso come entità autonoma rispetto al manufatto, ciò che non può affermarsi con riguardo ad una superficie libera sormontata da una rampa di scale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)