Sez. 2, Sentenza n. 8717 del 08/09/1997 (Rv. 507678 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - IN GENERE | Accessione ed incorporazione - Acquisto per incorporazione, da parte di un condomino, della parte di suolo sottostante una rampa di scale di sua proprietà esclusiva - Ammissibilità - Esclusione.
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - IN GENERE
Nella ipotesi in cui un condomino risulti proprietario esclusivo della rampa di scale accedente al suo appartamento, la parte di area sottostante le scale non può ritenersi idonea a costituire, con esse, una entità unica ed inseparabile (così da rendere non predicabile la ipotesi che il dante causa del detto condomino, nell'alienare la proprietà delle scale, abbia potuto escludere dalla vendita la superficie sottostante), postulando il concetto di incorporazione, al pari di quello di accessione, una unione fisica e materiale del manufatto rispetto suolo (o, in ogni caso, l'impossibilità di utilizzare il suolo stesso come entità autonoma rispetto al manufatto), ciò che non è lecito affermare con riguardo ad una superficie (libera) sormontata da una rampa di scale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)