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Sez. 2, Sentenza n. 3989 del 20/03/2001 (Rv. 544941 - 01)

PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - SOTTOSUOLO | Limitazioni - Prova - Titolo del proprietario o acquisto del terzo - Stato dei luoghi - Possibilità di accesso al sottosuolo esclusivamente dal fondo del terzo - Inidoneità.
Stato
decisa il 2001-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544941-01

PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - SOTTOSUOLO

A norma dell'art. 840 cod. civ., la proprietà del sottosuolo spetta al proprietario del suolo sovrastante, salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto di questo oppure che detta proprietà risulti spettare ad altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo, ossia per un negozio antecedentemente trascritto o per un fatto di acquisto originario; tale fatto non può consistere nella mera situazione dei luoghi, come la esclusiva possibilità di accesso al sottosuolo (nella specie una grotta) dal fondo altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)