Sez. 2, Sentenza n. 5130 del 16/09/1981 (Rv. 415916 - 01)
PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - SOTTOSUOLO - GROTTA - USUCAPIONE DISGIUNTAMENTE DALLA PROPRIETÀ DEL SUOLO SOVRASTANTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - SOTTOSUOLO - GROTTA - USUCAPIONE DISGIUNTAMENTE DALLA PROPRIETÀ DEL SUOLO SOVRASTANTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Già sotto il vigore del codice civile del 1865 era configurabile, in base al combinato disposto degli artt. 440 e 448, una divisione del diritto di proprietà relativa ad un immobile in autonome e distinte forme incidenti separatamente sul suolo, sul sottosuolo e sul soprasuolo, mentre il codice civile vigente, pur ispirandosi alla concezione tradizionale che il diritto di proprieta si estende di regola - salvo quanto previsto dagli artt. 952 e 955 in tema di diritto di superficie - al sottosuolo e allo spazio sovrastante, sancisce (art. 840 cod. civ.) che il proprietario del suolo non puo opporsi ad attivita di terzi che si svolgano a tale profondita nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle. Pertanto, ove si accerti che un soggetto ed i suoi danti causa abbiano posseduto una grotta, costituente una entità autonoma e nettamente distinta dal suolo sovrastante sotto il profilo materiale, funzionale ed economico, correttamente il giudice del merito, in presenza di un possesso pubblico, pacifico e ininterrotto per un periodo di tempo utile all'usucapione, accerta un tale titolo di acquisto originario della proprieta della grotta disgiunta dalla proprieta del suolo sovrastante.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 955, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. Abrog. art. 440, Cod. Civ. Abrog. art. 448
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)