Sez. 1, Sentenza n. 1126 del 04/02/1988 (Rv. 457368 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - TERMINE ANNUALE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - TERMINE ANNUALE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE.*
Poiché ai fini del computo del termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. per la proposizione dell'impugnazione occorre tener conto della sua sospensione nel periodo feriale secondo la legge 7 ottobre 1969 n. 742, l'impugnazione che sia proposta nel termine così computato deve essere notificata a termini del primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. al procuratore costituito e non alla parte personalmente a norma del terzo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. ancorché sia decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza (non notificata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)