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Sez. 2, Sentenza n. 875 del 25/01/1995 (Rv. 489942 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Impugnazione proposta entro il maggior termine risultante dall'applicazione della sospensione dei termini processuali ex legge n. 742 del 1969 - Impugnazione nel termine fissato dall'art. 327 - Configurabilità - Conseguenze - Notifica dell'impugnazione.
Stato
decisa il 1995-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489942-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

Stante lo stretto collegamento tra l'art. 327 codice procedura civile e l'art. 330 dello stesso codice, l'impugnazione proposta entro il maggior termine risultante dalla applicazione della sospensione dei termini processuali disposta dalla legge n. 742 del 1969 per tutta la durata del periodo feriale (un anno più 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata) costituisce pur sempre impugnazione nel termine fissato dall'art. 327 codice procedura civile e, pertanto, essa deve essere notificata nei luoghi indicati dall'art. 330, comma primo, codice procedura civile e non alla parte personalmente, come previsto dal comma terzo della norma di cui sopra per il diverso caso della impugnazione proposta oltre il suddetto termine, se ancora ammessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)