Sez. 6, Sentenza n. 1751 del 15/01/2014 Cc. (dep. 16/01/2014) Rv. 258146 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato d'arresto europeo - Informazioni integrative - Traduzione degli atti fornita dal Ministero della Giustizia - Necessità di particolari forme di autenticazione della traduzione - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato d'arresto europeo, è legittima la decisione di consegna emessa in base alla documentazione integrativa di cui all'art. 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella traduzione in lingua italiana fornita dal Ministero della Giustizia. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale provenienza - sia che il Ministero abbia materialmente disposto la traduzione, sia che abbia ricevuto l'atto già tradotto dall'Autorità straniera - è sufficiente a garantire l'ufficialità della traduzione, senza necessità di ricorrere a particolari forme di autenticazione).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)