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Sez. 1, Sentenza n. 645 del 27/02/1969 (Rv. 338892 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARI DI AVVOCATO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - SUPERAMENTO DEL LIMITE MASSIMO DELLA TARIFFA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338892-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARI DI AVVOCATO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - SUPERAMENTO DEL LIMITE MASSIMO DELLA TARIFFA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*

Nella liquidazione degli onorari di avvocato, la Determinazione della misura e rimessa alla libera valutazione dei giudici di merito, incensurabile in Cassazione, purche siano rispettati i minimi ed i massimi fissati dalla legge professionale. Qualora il giudice ritenga di dovere oltrepassare il limite massimo, ravvisando una manifesta sproporzione tra la prestazione dell'avvocato e l'onorario previsto dalla tabella, la decisione deve essere motivata. (Conf.9-1965).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1965, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)