Sez. 3, Sentenza n. 768 del 09/02/1982 (Rv. 418594 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARI D'AVVOCATO - MISURA - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - SUPERAMENTO DEL LIMITE TARIFFARIO MASSIMO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARI D'AVVOCATO - MISURA - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - SUPERAMENTO DEL LIMITE TARIFFARIO MASSIMO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Nella liquidazione degli onorari di avvocato, la Determinazione della misura è rimessa alla libera valutazione dei giudici di merito, incensurabile in Cassazione, purché siano rispettati i minimi ed i massimi fissati dalla legge professionale. Qualora il giudice ritenga di dovere oltrepassare il limite massimo, ravvisando una manifesta sproporzione tra la prestazione dell'avvocato e l'onorario previsto dalla tabella, la decisione deve essere motivata. (Conf 645/69, mass n 338892).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM 23/12/1976 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)