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Sez. 3, Sentenza n. 768 del 09/02/1982 (Rv. 418594 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARI D'AVVOCATO - MISURA - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - SUPERAMENTO DEL LIMITE TARIFFARIO MASSIMO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418594-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARI D'AVVOCATO - MISURA - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - SUPERAMENTO DEL LIMITE TARIFFARIO MASSIMO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Nella liquidazione degli onorari di avvocato, la Determinazione della misura è rimessa alla libera valutazione dei giudici di merito, incensurabile in Cassazione, purché siano rispettati i minimi ed i massimi fissati dalla legge professionale. Qualora il giudice ritenga di dovere oltrepassare il limite massimo, ravvisando una manifesta sproporzione tra la prestazione dell'avvocato e l'onorario previsto dalla tabella, la decisione deve essere motivata. (Conf 645/69, mass n 338892).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM 23/12/1976 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)