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Sez. 3, Sentenza n. 1944 del 23/02/1998 (Rv. 512947 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore - Limiti - Condizioni - Oneri del danneggiato - Prova relativa alla circolazione del veicolo danneggiante con regolare contrassegno - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512947-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

A norma dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore entro i limiti per i quali è stata stipulata l'assicurazione, indipendentemente dall'osservanza da parte dell'automobilista assicurato degli obblighi posti a suo carico, per facilitare il controinteressato ad individuare l'assicuratore, dall'art. 7 della stessa legge. Pertanto il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno non ha alcun onere di provare che il veicolo danneggiante, come imposto dal menzionato articolo, circolasse munito di contrassegno valido al momento del sinistro, discendendo l'obbligo risarcitorio dalla esistenza del contratto ed essendo prevista solo a tutela dell'affidamento del danneggiato la disposizione del secondo comma di detto articolo secondo la quale l'assicuratore è tento nei confronti dei terzi per il periodo di tempo indicato nel certificato rilasciato all'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)