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Sez. 3, Sentenza n. 7588 del 05/06/2001 (Rv. 547268 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Contestazione dell'assicurazione convenuta ai sensi dell'art. 18 legge 990/1969 di essere obbligata per l'assicurato - Conseguenze - Onere del danneggiato di provare l'esistenza del contratto di assicurazione con la medesima - Sussistenza - Principio regolatore della materia, nella formulazione dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., anteriore alla legge 374/1991 - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547268-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE

L'onere del danneggiato da sinistro stradale che cita in giudizio, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, la società assicuratrice risultante dal contrassegno esposto sul veicolo, di dimostrare, se questa lo contesta, che esiste il contratto assicurativo con la medesima, costituisce principio regolatore della materia, al cui rispetto era tenuto il giudice conciliatore, ai sensi dell'art. 113, comma secondo, nella formulazione anteriforma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)