Sez. 3, Ordinanza n. 12756 del 09/05/2024 (Rv. 670916-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA | Mancata riproposizione di domande o eccezioni all'udienza di precisazione delle conclusioni - Presunzione di abbandono - Operatività - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA
La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.
Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)