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Sez. 3, Ordinanza n. 12756 del 09/05/2024 (Rv. 670916-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA | Mancata riproposizione di domande o eccezioni all'udienza di precisazione delle conclusioni - Presunzione di abbandono - Operatività - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670916-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA

La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.

Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)