Sez. 3 - , Ordinanza n. 22887 del 13/09/2019 (Rv. 654941 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA | Mancata riproposizione di eccezione al momento della precisazione delle conclusioni - Abbandono della stessa - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA
La mancata riproposizione di un'eccezione al momento della precisazione delle conclusioni ne comporta l'abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva considerato come rinunciata un'eccezione di prescrizione non reiterata nell'atto di precisazione delle conclusioni di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)