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Sez. 4, Sentenza n. 25918 del 22/05/2024 Cc. (dep. 03/07/2024) Rv. 286649-02

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE | Art. 262, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Applicazione al sequestro conservativo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286649-02

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE

In tema di sequestro conservativo, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 262, comma 3-bis, cod. proc. pen., riguardando tale previsione il solo sequestro probatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli effetti del sequestro conservativo cessano, ai sensi dell'art. 317, comma 4, cod. proc. pen., con la pronuncia di una sentenza irrevocabile di proscioglimento o di non luogo a procedere, permanendo nel solo caso di sentenza di condanna non più soggetta ad impugnazione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)