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Sez. 1 - , Sentenza n. 51888 del 29/10/2019 Cc. (dep. 23/12/2019) Rv. 277919 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE | Art. 262, comma 3-bis cod. proc. pen. – Devoluzione allo Stato delle somme sequestrate e non confiscate - Natura del termine quinquennale - Indicazione.
Stato
decisa il 2019-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277919-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE

Il termine di cinque anni entro cui, ai sensi dell'art. 262, comma 3-bis, cod. proc. pen., le somme di denaro sottoposte a sequestro, qualora non confiscate né richieste in restituzione, sono devolute allo Stato, ha natura di termine di decadenza. (In motivazione la Corte ha aggiunto che solo in caso di tempestiva presentazione dell'istanza di restituzione, o comunque, di adozione, anche officiosa, di un provvedimento di dissequestro, per effetto dell'impedimento della decadenza, il diritto alla restituzione rimane assoggettato, ai sensi dell'art. 2967 cod. civ., al termine di prescrizione decennale previsto per l'indebito oggettivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262 com. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)